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Il 7 novembre 2023 è stata presentata la bozza di Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) attuativo dell’articolo 26 del decreto-legge del 23 settembre 2022, numero 144, che riguarda le “misure per la riforma degli istituti tecnici”. In questa occasione, si affronta un provvedimento di notevole importanza, poiché comporta interventi sostanziali sul curricolo dei percorsi di istruzione tecnica, sulle ore di insegnamento, e sul profilo educativo e professionale (P.E.Cu.P.). È evidente che trattare e implementare tali cambiamenti richiede un periodo di tempo considerevole, soprattutto considerando le modifiche significative che coinvolgono organici, uffici tecnici, formazione dei docenti, e l’istituzione di comitati tecnico-scientifici nelle scuole, tra altri aspetti. Tutto ciò deve essere gestito senza aggiungere nuovi oneri finanziari al bilancio pubblico. ANITeL-Associazione Formatori riconosciuta MIM
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a) l’adeguamento e l’ampliamento dell’offerta formativa, con particolare riferimento alle discipline di base, ai nuovi percorsi sperimentali, funzionali alle esigenze specifiche dei territori, anche attraverso gli accordi di partenariato di cui al comma 7, lettera b), nei limiti della quota di flessibilità didattica e organizzativa dei soggetti partecipanti alla filiera, e nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
b) la promozione dei passaggi fra percorsi diversi;
c) la quadriennalità del percorso di istruzione secondaria di secondo grado;
d) il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa, alla didattica laboratoriale, all’adozione di metodologie innovative e al rafforzamento dell’utilizzo in rete di tutte le risorse professionali, logistiche e strumentali disponibili;
e) la stipula di contratti di prestazione d’opera per attività di insegnamento con soggetti del mondo del lavoro e delle professioni;
f) la certificazione delle competenze trasversali e tecniche, al fine di orientare gli
studenti nei percorsi sperimentali, e di favorire il loro inserimento in contesti lavorativi.
7. Le sperimentazioni di cui al comma 2 e gli accordi di cui al comma 3, ove stipulati, possono, altresì, prevedere:
a) l’introduzione dell’apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in lingua straniera veicolare (CLIL) e di compresenze con il conversatore di lingua straniera nell’ambito delle attività di indirizzo, oltre che nell’insegnamento della lingua straniera, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, e ferma restando la possibilità di finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati;
b) la promozione di accordi di partenariato, volti a definire le modalità di coprogettazione dell’offerta formativa, di attuazione dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), e di stipula dei contratti di apprendistato di cui all’articolo 43 e all’articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
c) la valorizzazione delle opere dell’ingegno e dei prodotti oggetto, rispettivamente, di diritto d’autore e di proprietà industriale, realizzati all’interno dei percorsi formativi della filiera formativa tecnologico- professionale e il trasferimento tecnologico verso le imprese.
8. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell’università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di adesione alle reti di cui al comma 3 e le relative condizioni di avvio, le modalità di integrazione e di ampliamento dell’offerta formativa di cui agli accordi del medesimo comma 3 e le relative attività di monitoraggio e valutazione, l’individuazione del numero massimo di istituzioni formative statali e regionali, rispetto a quelle attive sul territorio regionale, coinvolte nella sperimentazione di cui al comma 2 ovvero negli accordi di cui al comma 3, nonché, fermo restando quanto previsto dagli articoli 6 e 8 della legge
15 luglio 2022, n. 99 e, con riferimento ai requisiti di accesso ai percorsi universitari,
quanto previsto dall’articolo 6 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i raccordi tra i percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale, il sistema universitario e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
9. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
Il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di cui all’articolo 25-bis, comma 8, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

a) l’adeguamento e l’ampliamento dell’offerta formativa, con particolare riferimento alle discipline di base, ai nuovi percorsi sperimentali, funzionali alle esigenze specifiche dei territori, anche attraverso gli accordi di partenariato di cui al comma 7, lettera b), nei limiti della quota di flessibilità didattica e organizzativa dei soggetti partecipanti alla filiera, e nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
b) la promozione dei passaggi fra percorsi diversi;
c) la quadriennalità del percorso di istruzione secondaria di secondo grado;
d) il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa, alla didattica laboratoriale, all’adozione di metodologie innovative e al rafforzamento dell’utilizzo in rete di tutte le risorse professionali, logistiche e strumentali disponibili;
e) la stipula di contratti di prestazione d’opera per attività di insegnamento con soggetti del mondo del lavoro e delle professioni;
f) la certificazione delle competenze trasversali e tecniche, al fine di orientare gli
studenti nei percorsi sperimentali, e di favorire il loro inserimento in contesti lavorativi.
7. Le sperimentazioni di cui al comma 2 e gli accordi di cui al comma 3, ove stipulati, possono, altresì, prevedere:
a) l’introduzione dell’apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in lingua straniera veicolare (CLIL) e di compresenze con il conversatore di lingua straniera nell’ambito delle attività di indirizzo, oltre che nell’insegnamento della lingua straniera, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, e ferma restando la possibilità di finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati;
b) la promozione di accordi di partenariato, volti a definire le modalità di coprogettazione dell’offerta formativa, di attuazione dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), e di stipula dei contratti di apprendistato di cui all’articolo 43 e all’articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
c) la valorizzazione delle opere dell’ingegno e dei prodotti oggetto, rispettivamente, di diritto d’autore e di proprietà industriale, realizzati all’interno dei percorsi formativi della filiera formativa tecnologico- professionale e il trasferimento tecnologico verso le imprese.
8. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell’università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di adesione alle reti di cui al comma 3 e le relative condizioni di avvio, le modalità di integrazione e di ampliamento dell’offerta formativa di cui agli accordi del medesimo comma 3 e le relative attività di monitoraggio e valutazione, l’individuazione del numero massimo di istituzioni formative statali e regionali, rispetto a quelle attive sul territorio regionale, coinvolte nella sperimentazione di cui al comma 2 ovvero negli accordi di cui al comma 3, nonché, fermo restando quanto previsto dagli articoli 6 e 8 della legge
15 luglio 2022, n. 99 e, con riferimento ai requisiti di accesso ai percorsi universitari,
quanto previsto dall’articolo 6 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i raccordi tra i percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale, il sistema universitario e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
9. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
Il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di cui all’articolo 25-bis, comma 8, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2
(Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale)

1. È istituita con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2024, presso il Ministero dell’istruzione e del merito, una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, denominata “Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale”, che svolge le seguenti funzioni:
a) promuovere le sinergie tra la filiera formativa tecnologico-professionale, costituita dagli istituti tecnici, gli istituti professionali e gli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico;
b) migliorare e ampliare la progettazione, nel rispetto dell’autonomia scolastica, di
percorsi didattici finalizzati alla formazione delle professionalità innovative necessarie allo sviluppo del Paese e connesse alla valorizzazione delle opere dell’ingegno e dei prodotti oggetto, rispettivamente, di diritto d’autore e di proprietà industriale, realizzati all’interno dei percorsi formativi della filiera formativa tecnologico-professionale e al trasferimento tecnologico verso le imprese, l’orientamento professionale e ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), nonché agevolare l’accesso al mondo del lavoro.
2. Alla struttura tecnica di cui al comma 1 è preposto un Coordinatore con incarico dirigenziale di livello generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione e del merito, individuato tra i dirigenti di ruolo del medesimo Ministero o di altre amministrazioni pubbliche ovvero in deroga ai limiti di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero. Alla predetta struttura è assegnato un contingente costituito da personale in servizio presso il Ministero, nonché da un massimo di otto esperti, incaricati ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cui spettano compensi omnicomprensivi lordi annui nell’ambito di un importo complessivo non superiore a euro 400.000 e per un importo pro capite annuo lordo non superiore a 50.000 euro.
3. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di
735.972 euro per l’anno 2024 e 679.607 euro annui a decorrere dall’anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali”, della missione “Fondi da ripartire”, dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione e del merito.

CAPO II
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

ART. 3
(Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti)
1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, il comma 5 è sostituito con il seguente:
«5. La valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno della scuola primaria è espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato dall’articolo 1, comma 3. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, la valutazione del comportamento è espressa in decimi, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.»;
b) all’articolo 6, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del percorso di studi.»;
c) all’articolo 13, comma 2, lettera d), sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il Consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell’esame conclusivo del secondo ciclo»;
2) in fine è aggiunto il seguente periodo:
«Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il Consiglio di classe delibera la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del percorso di studi.».
d) all’articolo 15, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Il punteggio più alto nell’ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi.».
2. Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, articolo 3, comma 2, primo periodo, dopo la parola:
«attiva» sono aggiunte le seguenti: «e solidale».
3. Al fine di ripristinare la cultura del rispetto, di affermare l’autorevolezza dei docenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado del Sistema nazionale di istruzione, e di rimettere al centro il principio della responsabilità, e restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo degli studenti, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti.
4. I regolamenti di cui al comma 3 sono adottati nel rispetto dell’autonomia scolastica
nonché nel rispetto dei seguenti principi:

5. a) apportare modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249, al fine di riformare l’istituto dell’allontanamento dello studente dalla scuola per un periodo non superiore a quindici giorni, in modo che:
1. l’allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di due giorni, comporta il coinvolgimento dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;
2. l’allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporta lo svolgimento, da parte dello studente, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell’ambito degli elenchi predisposti dall’Amministrazione periferica del Ministero dell’istruzione e del merito. Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità;

b) apportare le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in modo da:
1. prevedere che l’attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato avvenga anche a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di istituto;
2. conferire maggior peso al voto di comportamento dello studente nella valutazione complessiva, riferito all’intero anno scolastico, in particolar modo, in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti;
3. prevedere che per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che abbiano riportato una valutazione pari a sei decimi nel comportamento, il Consiglio di classe in sede di scrutinio finale sospenda il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di promozione, subordinandolo alla presentazione da parte degli studenti, prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo, di un elaborato critico in materia di Cittadinanza attiva e solidale assegnato dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale, la cui mancata presentazione o la cui valutazione, da parte del consiglio di classe, non sufficiente comportano la non ammissione dello studente all’anno scolastico successivo.

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